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Economia

 
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IVA

  

Esercito l'attività di agente di commercio e di commercio in proprio. Come posso detrarre l'IVA sull'auto e benzina utilizzate per l'attività di agente?

Nel caso prospettato l'unica possibilità per poter beneficiare delle norme di favore per l'attività di agente, è la separazione delle attività. 
L'opzione prevista dall'art. 36 del DPR 633/72 si comunica nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale relativa all'anno a partire dal quale viene tenuta la contabilità separata. La partita Iva rimane unica ma i versamenti e le liquidazioni vanno eseguiti separatamente. Occorre naturalmente tenere registri separati. più il registro riepilogativo per le liquidazioni. La numerazione delle fatture andrà fatta mediante l'utilizzo di distinte serie numeriche. 

In che misura è detraibile l'IVA sulle auto?

La legge Finanziaria 2003 ha prorogato l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli sino al 31 dicembre 2003; tuttavia, limitatamente all'acquisto, all'importazione 
e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e 
simili di detti veicoli, l'indetraibilità è ridotta al 90 % del relativo 
ammontare ed al 50 % nel caso di veicoli con propulsori non a combustione 
interna (es. macchine elettriche). 
La detrazione parziale dell'IVA, nella misura del 10 % o del 50 % dell'imposta, è ammessa non solo per i contratti di leasing, ma anche per gli acquisti e le importazioni dei veicoli. Inoltre l'IVA resta totalmente indetraibile per le spese di impiego, di custodia, di manutenzione e per gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti destinati a tali veicoli. In caso di cessione di un veicolo da parte di un soggetto che ha detratto l'IVA secondo le nuove regole, questa diventa soggetta ad IVA con la base imponibile ridotta al 10 % del relativo ammontare, oppure al 50 % se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna. 
Restano invariate le regole di detraibilità per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Nelle gite turistiche organizzate a bordo di motonavi bisogna pagare l’IVA?

Il regime di esenzione Iva previsto, dall'articolo 10, n. 14) del Dpr n. 633/1972, non è applicabile alle gite turistiche organizzate a bordo di motonavi se per esse viene pagato un corrispettivo che, oltre al trasporto, comprende servizi vari, quali l'intrattenimento - musiche, balli, animazione - e la somministrazione di alimenti e bevande a bordo, o l'attività di pesca sportiva in alto mare, o anche il biglietto d'ingresso per la visita di strutture situate nelle località in cui le motonavi fanno sosta. 
In questo caso infatti si tratta di una prestazione di servizi e come tale è assoggettata ad aliquota ordinaria del 20 per cento.(Ris. n. 117/E del 28 maggio 2003) 

Il regime opzionale per chi affida la contabilità a terzi

Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, puo’ avvalersi del regime opzionale della liquidazione periodica dell'Iva regolato dal comma 3, dell'articolo 1, del Dpr n. 100 del 1998. 
Detta facoltà va esercitata mediante apposita opzione nella prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta operata. L'opzione ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca. L'opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni e i relativi versamenti periodici con cadenza mensile. E', quindi, alternativa a quella che consente le liquidazioni e i relativi versamenti periodici con cadenza trimestrale. 

Chi deve versare l’acconto Iva?

I soggetti tenuti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA devono versare entro il 27 dicembre di ogni anno un acconto d’imposta relativo all’ultima liquidazione periodica. 
L’obbligo di pagamento è stato introdotto dall’art. 6 della Legge 405 del 29 dicembre 1990, modificato prima dall’art. 15 del DL 155 del 22 maggio 1993 che ha portato all’88% il versamento, e poi dall’art 3 del DL 477 del 26 novembre 1993 che ha stabilito il termine per il versamento dell’acconto al 27 dicembre di ogni anno.

Come si determina l’acconto Iva?

L’acconto IVA può essere determinato seguendo uno dei tre metodi che utilizzano diversi paramentri: 

1. storici; 
2. previsionali; 
3. effettivi. 

Come si determina l’acconto Iva con il metodo storico?

Seguendo il metodo storico, l’acconto IVA è costituito da un importo pari all'88% 
del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese di dicembre (ovvero per l’ultimo trimestre) dell’anno scorso, al lordo dell'eventuale acconto.

Come si determina l’acconto Iva con il metodo previsionale?

Seguendo il metodo previsionale se il contribuente prevede di versare per il mese di dicembre (ovvero per il quarto trimestre per i trimestrali) in corso un importo inferiore a quello versato per lo stesso mese (ovvero per lo stesso trimestre) dell’anno precedente, potrà versare l’88% del minor valore.

Come si determina l’acconto Iva con il metodo effettivo?

Seguendo il metodo effettivo si considerano le operazioni realmente effettuate al giorno 20 del mese di dicembre. Quindi la liquidazione con tale metodo terrà conto: 

-delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali); 
-dell’imposta relativa alle operazioni effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre ma non ancora annotate perché non sono ancora decorsi i termini per la fatturazione o per l’annotazione; 
-delle operazioni relative agli acquisti e annotate dal 1° al 20 dicembre sul registro degli acquisti (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali). 

Come si versa l’acconto Iva?

·L’acconto, indipendentemente dal metodo usato nella determinazione, dovrà essere versato entro il 27 del mese di dicembre; 
·Non potrà essere rateizzato; 
·Dovrà essere effettuato mediante delega F24 (con il codice 6013 per acconto Iva mensile ovvero con il codice 6035 per acconto Iva trimestrale) ad una banca convenzionata o ufficio postale (ai sensi del art. 19 D. Lgs 241/97) ovvero ai concessionari della riscossione convenzionati (D. Lgs 37/99). 

L’acconto, così determinato, verrà poi portato in detrazione al momento della liquidazione definitiva relativa al periodo cui fa riferimento (mensile, trimestrale, annuale). 

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