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Lavoro autonomo |
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E ancora obbligatorio il registro delle somme in deposito? Con quale modalità va tenuto? |
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Il registro delle somme in deposito previsto dall’art. 3 del DM 31 ottobre 1974 è ancora obbligatorio. Per il professionista in contabilità ordinaria può essere sostituito dal libro delle movimentazioni o dal libro giornale. Su detto registro vanno annotate le somme riscosse in deposito per spese da sostenere. Entro 60 giorni dovrà essere emessa fattura limitatamente alla somma non spesa e riscossa pertanto a titolo di compenso professionale. |
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Sono un medico . Posso detrarre il costo di acquisto di un immobile adibito ad ambulatorio? E le spese di ristrutturazione? |
| Al professionista non è consentito detrarre il costo di acquisto dell’immobile anche se adibito ad attività professionale, ma è consentito detrarre le spese di ristrutturazione, che andranno ammortizzate in cinque anni. |
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Sono un professionista e utilizzo un computer portatile; posso acquistare un nuovo computer e iniziare ad ammortizzarlo il prossimo anno? |
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Può senz'altro acquistare il computer e rinviarne l'ammortamento all'esercizio successivo. Per il professionista infatti non esiste un limite di ammortamento minimo come per le imprese, e l'ammortamento non dedotto in un esercizio si può detrarre negli esercizi successivi. |
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Come si detrae l’immobile di proprietà utilizzato in maniera esclusiva per l’esercizio della professione? |
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Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l’esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell’immobile. In Particolare: • per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall’anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale; • per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell’acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985. La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l’immobile è stato edificato direttamente dall’esercente l’arte o professione, aumentato delle spese incrementative,se sostenute e debitamente documentate. Se l’immobile è utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria di detrae la rendita catastale dell’immobile ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990; |
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Come si detrae l’immobile se utilizzato promiscuamente per la professione e per uso personale? |
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Se l’immobile è utilizzato in maniera promiscua per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, si detrae il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà. Se l’immobile utilizzato promiscuamente è posseduto in base ad un contratto di locazione finanziaria si detrae il 50 per cento della rendita catastale ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. |
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Come detrarre i contributi previdenziali dei professionisti? |
| La risoluzione n.79/e dell’agenzia entrate (08/03/2002) ha stabilito che i contributi previdenziali versati dai Notai (ma la regola vale per tutti i professionisti ) non sono costi inerenti l’attività professionale ma oneri deducibili dal reddito, in via personale e attraverso l’iscrizione nel quadro Rp della dichiarazione dei redditi. Esattamente il contrario di quanto aveva stabilito la sentenza della Cassazione n.2781 depositata il 26.02.2001 che evidentemente non ha trovato il consenso del ministero delle Finanze. |
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Le spese di ristrutturazione dell’immobile sono deducibili? |
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Si. L’ammontare delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte e della professione sono deducibili per la quota di competenza dell’anno. Se l’immobile è adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente è deducibile il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria. Sono inoltre deducibili le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento. |
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