|
|
![]() |
||||
![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
Lavoro |
|
Cosa cambia per le collaborazioni coordinate e continuative con la riforma del lavoro? |
| L’art. 61 del decreto legislativo prevede la trasformazione del contratto di co.co.co in un contratto a progetto. Il contratto di lavoro per essere riconducibile a una collaborazione e non a un rapporto di lavoro dipendente deve contenere “ uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa". |
|
Quali sono i redditi esclusi dal tipo contrattuale delle collaborazioni? |
|
Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina sulle collaborazioni a progetto: - i professionisti iscritti all’albo - i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ; - gli amministratori, i sindaci e coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. |
|
E’ prevista una forma per il contratto di collaborazione? |
|
La forma e gli elementi che deve contenere il nuovo contratto di lavoro a progetto è stabilita dal decreto legislativo in corso di approvazione all’art. 62. La forma deve essere scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto compreso le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/94 quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
|
Il compenso per le collaborazioni è libero? |
|
L’art. 63 detta i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere ai collaboratori a progetto. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. |
|
Può il collaboratore svolgere la sua attività nei confronti di più committenti? |
| Il contratto di lavoro a progetto , se non è diversamente stabilito nel contratto, non ha esclusive e pertanto il lavoratore puo’ svolgere la sua attività a favore di più committenti purchè non in concorrenza e con l’obbligo di riservatezza. |
|
Cosa succede per il collaboratore in caso di malattia, gravidanza o infortunio? |
|
Il rapporto non cessa e il collaboratore ha diritto a una mera sospensione del lavoro, senza erogazione di corrispettivo, nei casi di: - gravidanza - malattia - infortunio Il contratto tuttavia si estingue alla sua naturale scadenza ed è comunque concessa la facoltà al Committente di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. |
|
E’ prevista una scadenza per i contratti di collaborazione a progetto? |
|
Il contratto di lavoro a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. |
|
Cosa accade se non si rispettano le nuove norme? |
| Se i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vengono instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro , sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. L’accertamento deve essere fatto dal giudice. (art.69) |
|
Quando un contratto di lavoro può considerarsi occasionale? |
| Sono da considerarsi occasionali, i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila Euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni relative alla collaborazioni. |
|
Cosa sono le prestazioni occasionali accessorie ? |
|
Accanto alle prestazioni occasionali ordinarie il nuovo decreto prevede un altro tipo di prestazioni occasionali , definite di tipo accessorio , individuando contemporaneamente i requisiti oggettivi e soggettivi che devono caratterizzare tale prestazioni. Solo per questo secondo tipo di prestazioni è inoltre previsto un sistema di tassazione forfetaria sia ai fini fiscali che previdenziali. |
|
Quali sono i requisiti oggettivi delle prestazioni accessorie? |
|
I requisiti oggettivi sono individuati dall’art. 70 che fa un elenco dei lavori ammissibili e indica la qualità dei soggetti che svolgono tali prestazioni come “soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.” L’ambito del lavori e il seguente: a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) insegnamento privato supplementare; c) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila Euro sempre nel corso di un anno solare. |
|
Quali sono i requisiti soggettivi? |
|
La categoria di soggetti a rischio di emarginazione sociale individuate dall’art. 71 e che possono svolgere le prestazioni definite occasionali e accessorie dall’art. 70 sono: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Tali soggetti devono richiedere una tessera magnetica che attesti la loro condizione agli ufficio di collocamento o alle agenzie accreditate. |
|
I redditi occasionali accessori come vengono tassati? |
|
Una particolare disciplina viene prevista per la retribuzione di tali lavoratori. I beneficiari delle prestazioni di lavoro accessorio dovranno acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 Euro. Questi buoni saranno consegnati al prestatore il quale li consegnerà ad un ente o società concessionaria alla riscossione che provvederà a pagare il compenso al prestatore nella misura di euro 5,8 per ogni buono consegnato. Per il prestatore questo compenso ha già scontato sia imposte che contributi , che saranno versati a cura dall’ente o società concessionaria in misura di 1 Euro per ora di lavoro e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura di 0,5 Euro per ora di lavoro. Per la sua prestazione l’ente o società concessionaria tratterrà l’importo di 0,2 Euro per ogni ora di lavoro, a titolo di rimborso spese. Per l’esatta individuazione degli enti e concessionari, nonché per le modalità di versamento si è in attesa di un apposito regolamento del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in commento. |
|
Esistono ancora i contratti di formazione? |
|
I contratti di formazione lavoro sono stati trasformati in contratti di inserimento al lavoro (art. 54 e segg.) Possono accedervi: a) i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. b) i disoccupati di lunga durata da ventinove fino a 32 anni; c) i disoccupati con più di 50 anni di età; d) chi non lavora da almeno due anni; Tuttavia per i contratti di inserimento si è in attesa degli accordi collettivi che stabiliranno le modalità per definire i piani individuali e pertanto nel periodo transitorio le aziende le aziende non potranno applicare nè la vecchia, nè la nuova normativa. I contratti di formazione e lavoro potranno invece essere ancora stipulati dalla pubblica amministrazione (art. 86, comma 9); |
|
In cosa consiste il progetto individuale per l' inserimento al lavoro? |
|
L'art. 55 1° c. del decreto legislativo sulla riforma del mercato del lavoro stabilisce che «condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto formativo». E' necessario pertanto per la regolare stipula di tale contratto stabilire un progetto individuale di inserimento al lavoro pena decadenza del beneficio della riduzione contributiva (art. 55 c.5). Per i contenuti di tale progetto il decreto rimanda alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale), che pertanto occorre attendere. |
|
|