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In condominio
Le regole della convivenza
Disturbano sempre qualcuno, abbaiano e ingombrano, quando non puzzano. Quante volte chi convive con un cane o un gatto è costretto ad affrontare le ire dei vicini e della carta bollata? Niente paura, accaniti zoofili, gli animali nei condomini pubblici e privati ci possono stare e non vi è alcun appiglio legale credibile per costringervi a separarvi dal vostro amico peloso. I casi in cui il Giudice o l'Autorità sanitaria possono imporre I'allontanamento degli animali sono relativamente rari. Un caso simile può ricorrere per motivazioni di ordine igienico sanitario a causa della concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo. Per intenderci: il Sindaco, I'USSL o il Magistrato possono sequestrare od una signora e riaffidare a terzi i 5 gatti e i 10 cani tenuti in un appartamento. E' questo un caso di eccesso e di mancanza di misura a volte riscontrato che non giova certo agli animali costretti a vivere come sardine. Nella ampia casistica degli affitti, case private comunali o popolari, è praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che la proprietà dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnata per contratto a non consentire la presenza di animali. I regolamenti condominiali sono al proposito nulli, non possono cioè impedire ad alcuno il possesso di animali, neanche se approvati all'unanimità. II possessore di uno o più animali che occupa dei locali condominiali in affitto o in proprietà può subire, a fronte di proteste ed esposti dei vicini, l'allontanamento del o dei quadrupedi solo ed unicamente nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzionne di animali sottoscritto con il contratto all'atto della compravendita. In sostanza potete tenere tranquillamente in casa i vostri animali assicurandovi unicamente che non rechino reale disturbo e che non siano in numero eccessivo ed intollerabile per un appartamento. Al fine di darvi un'idea più chiara dal punto di vista giuridico, inserisco di seguito quattro sentenze sul supposto divieto di detenere animali. Il giudizio varia a seconda che ci si trovi di fronte a divieto stabilito da regolamento condominale o da regolamento di tipo contrattuale.
In condominio 
Per non incorrere in dissidi con i vicini di casa sulla possibilità di ospitare nel condominio un animale domestico, è bene conoscere il regolamento condominiale.

Il regolamento di natura contrattuale è predisposto dal proprietario originario dell'intero edificio e accettato dagli acquirenti dei singoli appartamenti. In questo caso Il divieto di tenere in casa animali è vincolante sia nel confronti dei successivi acquirenti sia per gli affittuari dell'immobile.

Se di tipo assembleare, il regolamento è stato approvato dalla maggioranza dell'assemblea condominiale le e non ha valore assoluto in quanto un'assemblea non unanime non può costringere un singolo condomino a rinunciare a un proprio diritto. Nel caso invece i condomini votassero il divieto all'unanimità (quindi mille millesimi della proprietà) questa decisione sarebbe assimilabile a un consenso di natura contrattuale divenendo in tal modo vincolante. Se il regolamento non contiene clausole contrattuali, vigono comunque le regole della convivenza civile e del buon senso: il proprio animale deve essere educato a rispettare gli spazi comuni pena una possibile azione di allontanamento da parte del condominio.

Quando si tratta di disturbo della quiete pubblica 
I latrati prolungati possono costituire disturbo se interrompono o impediscono il riposo regolare delle persone: lo stabiliscono l'art. 659 del codice penale e i diversi regolamenti di Polizia Urbana dei singoli Comuni. Il giudice può disporre l'allontanamento dell'animale che abbia arrecato disturbi e molestie all'interno del condominio o affidarlo in custodia presso privati.

Al proprietario può anche essere applicata una multa amministrativa da parte della Polizia Municipale, contro la quale egli può presentare ricorso al Sindaco del proprio Comune entro i termini riportati nel verbale redatto dalla Polizia.

In ascensore 
Il divieto di utilizzare l'ascensore in compagnia del proprio animale può essere espresso soltanto in un regolamento di tipo contrattuale.

Se il regolamento condominiale non prevede nulla a riguardo, accertarsi presso il Difensore Civico della propria Regione che non sussistano leggi che limitino in tal senso la libertà del cittadino.

Chi è responsabile 
È il proprietario del cane, o chi se ne occupa, che si rende responsabile dei danni recati ai condomini o alle parti comuni del condominio.

Secondo l'art. 2052 del codice civile, chi lo accudisce deve rispondere dei malfatti anche quando l'animale sia fuggito o smarrito. A meno di non provare il caso fortuito, di dimostrare cioè che il danno non sia dipeso dalla volontà di chi lo custodisce o accudisce.

Si può stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di richieste di indennizzo per danni provocati dall'animale.

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